Trova la risposta che fa al caso tuo. Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

Le domande più comuni

  • Sono intestatario dell'utenza elettrica nell'abitazione in cui ho la residenza ma non ho alcun apparecchio televisivo. Come faccio a non pagare il canone?

    Devi presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. La modulistica e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “CANONE TV - Casi di esonero” rispettando i seguenti termini:

    - Richiesta di esonero per l’intero anno: dal 1° luglio anno precedente al 31 gennaio anno in corso;

    - Richiesta di esonero per il secondo semestre: dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno in corso.

    La Dichiarazione di non detenzione ha valore solo per l’anno di riferimento, quindi se non entri in possesso di un televisore dovrai ripresentarla ogni anno. Se non la presenti, scatterà nuovamente la presunzione di detenzione e ti sarà addebitato il canone nella bolletta elettrica.

  • Chi è esente dal pagamento del canone TV?

    Per conoscere quali sono le categorie esenti dal pagamento del canone, puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina “CANONE TV – Casi di esonero”.

  • Posso presentare la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione anche se non sono l'intestatario della bolletta? 

    No. Puoi presentare la Dichiarazione solo se sei intestatario della bolletta, oppure se sei l’erede di un soggetto deceduto che abbia ancora intestata l’utenza elettrica. 

  • Che succede se pago solo gli importi della bolletta della luce e non quelli del canone TV?

    Servizio Elettrico Nazionale avviserà comunque il cliente in merito al mancato pagamento del canone, ma continuerà a fornire il servizio di erogazione della luce. Se in seguito a verifiche risulti aver evaso il canone, sarà cura dell'Agenzia delle Entrate effettuare tutti i provvedimenti necessari.

  • Come faccio a presentare la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione?

    Puoi presentare la Dichiarazione sostitutiva tramite:

    - l'applicazione web presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (ti sarà richiesta la registrazione ai servizi telematici di Fisconline);

    - un intermediario abilitato alla presentazione telematica;

    - plico in forma cartacea spedito con raccomandata senza busta al Sat – c.p.22 Torino – allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

    La Dichiarazione sostitutiva, se inviata per via telematica, si considera presentata nella data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; se inviata tramite posta si considera presentata nella data indicata dal timbro postale. Per la modulistica puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Dal 2017 in poi, entro quando dovrò presentare la Dichiarazione di non detenzione?

    Con riferimento all'anno di esenzione potrai presentare la Dichiarazione rispettando i seguenti termini:

    - Richiesta di esonero per l’intero anno: dal 1° luglio dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno di riferimento. Tuttavia, visto che la prima rata per il Canone TV dell’anno scatta già a partire dal mese di gennaio, per evitare il primo addebito e dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta)

    - Richiesta di esonero per il secondo semestre: dal 1 febbraio al 30 giugno dell'anno di riferimento.

    Attenzione, la Dichiarazione di non detenzione ha valore solo per l’anno di riferimento, quindi se non entri in possesso di un televisore dovrai ripresentarla ogni anno. Se non la presenti, scatterà nuovamente la presunzione di detenzione e ti sarà addebitato il canone nella bolletta elettrica.

  • Ho presentato una dichiarazione di non detenzione su modello non conforme, in data compresa tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016 (data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate). La mia dichiarazione è valida?

    Se hai presentato la dichiarazione su un modello non conforme tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, la tua dichiarazione è valida solo se contiene tutti i dati previsti dal modello di dichiarazione approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate per la specifica tipologia di dichiarazione e se è resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

  • Cosa devo fare se acquisto un televisore dopo aver inviato la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione?

    Devi presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” presente nel Quadro A del modello. Il canone TV ti sarà addebitato a partire dal mese in cui avrai presentato la dichiarazione.

  • Ho attivato una nuova utenza elettrica per la prima volta quest'anno e non ho la tv. Quanto tempo ho per presentare la dichiarazione di non detenzione?

    Se non sei titolare di un'altra utenza residenziale, hai tempo fino al mese successivo alla data di attivazione per presentare la dichiarazione ed essere esonerato dal pagamento del canone. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive.

  • Posso disdire l’abbonamento richiedendo il sigillo degli apparecchi?

    No. Non puoi perché dal 1 gennaio 2016 la disdetta attraverso la richiesta del sigillo degli apparecchi non è più prevista dalla legge.

  • Posso inviare la Dichiarazione sostitutiva tramite Posta Elettronica Certificata?

    Sì. In questo caso, devi sottoscrivere la Dichiarazione con la tua firma digitale, secondo quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e inviarla mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo cp22.sat@postecertificata.rai.it

    I termini di invio della Dichiarazione tramite PEC sono gli stessi previsti per le altre modalità di invio (plico con raccomandata senza busta o invio telematico).

  • Cosa succede se compilo la Dichiarazione sostitutiva con informazioni non vere?

    Potresti incorrere in sanzioni penali. Ti ricordiamo che sei legittimato a presentare la Dichiarazione solo se nessun componente della tua famiglia anagrafica ha in casa un apparecchio televisivo.

  • Che cosa si intende per apparecchio televisivo?

    Si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.Non costituiscono quindi apparecchi televisivi i computer, gli smartphone, i tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

  • Cosa si intende per famiglia anagrafica?

    L’articolo 4 del DPR 30 maggio, 1989, n.223 definisce “famiglia anagrafica” un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano e hanno dimora abituale nello stesso comune (unico nucleo familiare). Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

  • Che cosa si intende per “detenzione” di un televisore?

    Detenere un bene significa averne la disponibilità materiale e quindi la possibilità di utilizzo. Se hai un televisore in casa “detieni” un apparecchio televisivo e sei quindi tenuto al pagamento del canone, anche se l’apparecchio non è di tua proprietà o se non lo usi.

  • Che cosa si intende per “presunzione di detenzione” di un apparecchio televisivo a partire dal 2016?

    In base alla nuova Legge di Stabilità, a partire dal 1° gennaio 2016, se nella casa in cui hai la residenza è attiva la fornitura di energia elettrica, si presume automaticamente che tu abbia un apparecchio televisivo, quindi sei tenuto al pagamento del canone TV.

  • In passato ho disdetto l’abbonamento richiedendo il sigillo degli apparecchi: devo ugualmente inviare la Dichiarazione di non detenzione per essere esonerato dal pagamento?

    Sì. Se nel frattempo non sei entrato in possesso di un nuovo televisore, per chiedere l’esonero devi inviare la Dichiarazione di non detenzione compilando l’apposita sezione del Quadro A.

  • Sono ricoverato in una casa di riposo. Devo pagare il canone?

    L’obbligo di pagamento del canone fa riferimento alla situazione dell’abitazione dove hai la residenza:

    - Se nella tua abitazione di residenza paghi la bolletta elettrica e possiedi un televisore sei tenuto al pagamento del canone.

    - Se nella tua abitazione di residenza paghi la bolletta elettrica, ma non possiedi il televisore, per evitare l'addebito del canone dovrai presentare la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

    - Se non paghi alcuna bolletta elettrica e non possiedi più il televisore, ma hai pagato il canone finora, per disdire l'abbonamento dovrai inviare un'apposita raccomandata allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate (art. 10 del R.D.L. n. 246/1938).